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Legge 9 gennaio 1962, n. 1 · Legge 9 gennaio 1962, n. 1 — Norme per l'esercizio del credito navale

Legge 9 gennaio 1962, n. 1 Art. 6Facilitazioni fiscali

In KraftAmtlicher Text

Gli atti relativi al pagamento dilazionato di parte del prezzo della costruzione o della trasformazione o dell'ammodernamento della nave, che i cantieri navali, ad integrazione dei finanziamenti di cui alla presente legge, concedessero agli armatori, nonche' le conseguenti iscrizioni di garanzie e privilegi e le successive cancellazioni, sono sottoposti al pagamento della tassa fissa di lire 200 e vanno esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi corrispondenti.