Legge 22 dicembre 1961, n. 1546 Art. 3
All'onere complessivo di lire 59 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per lire 39 milioni e lire 20 milioni mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti di parte ordinaria e di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1961-62, destinati a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.