Legge 22 dicembre 1961, n. 1546 Art. 2
All'Istituto di cui al precedente articolo 1 e' concesso, per l'esercizio finanziario 1961-62, un contributo straordinario di lire 20 milioni.
All'Istituto di cui al precedente articolo 1 e' concesso, per l'esercizio finanziario 1961-62, un contributo straordinario di lire 20 milioni.