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Legge 7 dicembre 1961, n. 1264 · Legge 7 dicembre 1961, n. 1264 — Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici

Legge 7 dicembre 1961, n. 1264 Art. 19Nomine nei ruoli della carriera esecutiva

TITOLO III AMMINISTRAZIONE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

In KraftAmtlicher Text

La nomina in prova ad assistente si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di licenza media inferiore o titolo equipollente. I concorsi sono distinti per ciascuna delle seguenti specializzazioni: antichita', monumenti, musei e gallerie. La nomina in prova ad operatore tecnico si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso ai licenza di scuola media inferiore, di licenza di scuola d'arte o di altro titolo equipollente. I concorsi sono distinti per ciascuna delle seguenti specializzazioni: restauratori di statue, di bronzi, di stampe, di disegni e di oggetti antichi in genere, mosaicisti, lavoratori di pietre dure, fotografi e calcografi. Le disposizioni di cui all' articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375 , e dell' articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 308 , non si applicano ai ruoli degli assistenti e degli operatori tecnici.