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Legge 7 dicembre 1961, n. 1264 · Legge 7 dicembre 1961, n. 1264 — Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici

Legge 7 dicembre 1961, n. 1264 Art. 18Nomine nei ruoli della carriera di concetto

TITOLO III AMMINISTRAZIONE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

In KraftAmtlicher Text

L'assunzione nel ruolo di cui all'allegata tabella H, lettera a), e' effettuata mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale. L'assunzione nei ruoli, di cui all'allegata tabella H, lettere c), d) ed e), e' effettuata mediante pubblici concorsi per esami e per titoli, per partecipare ai quali sono richiesti rispettivamente, i seguenti titoli di studio: 1) per il ruolo dei disegnatori, diploma di maturita' artistica o licenza di istituto d'arte o diploma di professore di disegno architettonico conseguito presso un ex istituto di belle arti ed anche diploma di maturita' classica o scientifica purche' integrato dal primo biennio di ingegneria civile edile o di architettura; 2) per il ruolo dei geometri, diploma di geometra o di perito edile; 3) per il ruolo dei restauratori di opere d'arte, diploma di maturita' artistica o licenza di istituto d'arte o diploma di restauratore rilasciato dall'Istituto centrale del restauro.