Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 Art. 27
TITOLO V DISPOSIZIONI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, PER LA RISCOSSIONE COATTIVA E PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ((E LA RECIPROCA ASSISTENZA FRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA))
Per la risoluzione, in via amministrativa in via giudiziaria, delle controversie relative alla applicazione delle imposte e soprattasse previste dalla presente legge e per la riscossione coattiva delle dette imposte e soprattasse e delle pene pecuniarie contemplate dalla legge stessa si osservano le disposizioni vigenti in materia d'imposta di registro.