Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 Art. 26
TITOLO IV DELLE SANZIONI
Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dalla presente legge sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 , detratto il 10 per cento per spese inerenti alla riscossione.