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Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 · Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 — Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi

Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 Art. 21

TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI ALLE IMPOSTE SULLE ASSICURAZIONI E SUI CONTRATTI DI RENDITA VITALIZIA

In KraftAmtlicher Text

I rappresentanti e gli incaricati speciali nello Stato di assicuratori esteri sono solidalmente responsabili con l'assicuratore che rappresentano per il pagamento delle imposte, sopratasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge, per l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute. Per i contratti di assicurazione ((...)) stipulati con assicuratori all'estero da contraenti domiciliati o aventi sede in Italia sono del pari solidalmente responsabili con il contraente per il pagamento delle imposte, sopratasse e pene pecuniarie previste dalla presente legge, sia l'assicuratore che ha assunto l'assicurazione sia ogni persona nello Stato che abbia comunque svolta attivita' d'intermediazione per la stipulazione dell'assicurazione. E' fatta salva l'applicazione nei confronti dell'eventuale mediatore delle sanzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 . Per le assicurazioni previste dall'articolo 1, quinto comma, lettera e) e' solidalmente responsabile per il pagamento delle imposte, sopratasse e pene pecuniarie la ditta o persona per conto della quale e' fatta l'assicurazione.