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Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 · Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 — Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi

Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 Art. 20

TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI ALLE IMPOSTE SULLE ASSICURAZIONI E SUI CONTRATTI DI RENDITA VITALIZIA

In KraftAmtlicher Text

Gli assicuratori, compresi quelli che fanno contratti di rendita vitalizia, devono, entro trenta giorni dall'inizio della loro attivita' denunziare per iscritto all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la loro sede principale: a) la qualita' delle operazioni che intendono fare; b) la sede principale e quella delle filiali e delle succursali; c) il cognome, nome e domicilio dei gerenti, rappresentanti, procuratori e firmatari responsabili; d) se intendono avvalersi della facolta' di cui all'articolo 6. Alla stessa denunzia da farsi all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la loro residenza sono tenuti i rappresentanti di assicuratori esteri. Ogni modifica degli elementi della denunzia deve essere notificata entro i successivi 30 giorni.