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Legge 23 ottobre 1961, n. 1165 · Legge 23 ottobre 1961, n. 1165 — Indennita' speciale di 2ª lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso Uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale

Legge 23 ottobre 1961, n. 1165 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni, si fara' fronte a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 388 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.