Legge 23 ottobre 1961, n. 1165 Art. 9
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni, si fara' fronte a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 388 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.