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Legge 23 ottobre 1961, n. 1165 · Legge 23 ottobre 1961, n. 1165 — Indennita' speciale di 2ª lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso Uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale

Legge 23 ottobre 1961, n. 1165 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

I Comuni della provincia di Bolzano possono attribuire, mediante deliberazione approvata dal competente organo di controllo, un'indennita' di bilinguismo, nelle misure fissate dalla presente legge; al personale dipendente di lingua italiana, che dimostri di conoscere la lingua tedesca e al personale dipendente di lingua tedesca che dimostri di conoscere la lingua italiana. L'accertamento della conoscenza della seconda lingua viene fatto con le modalita' di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge. Pari facolta' possono esercitare gli Enti e gli Istituti di diritto pubblico operanti nella provincia di Bolzano, mediante deliberazione dei competenti organi, da approvare con decreto del Ministro cui sia affidata la vigilanza, di concerto col Ministro per il tesoro.