Legge 17 ottobre 1961, n. 1038 Art. 4
Il primo comma dell'articolo 23 del testo unico predetto e' cosi' modificato: "Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di due anni".
Il primo comma dell'articolo 23 del testo unico predetto e' cosi' modificato: "Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di due anni".