Legge 17 ottobre 1961, n. 1038 Art. 3
L'ultimo comma dell'articolo 12 del testo unico predetto e' cosi' modificato: "Restano salve le disposizioni stabilite per le singole categorie".
L'ultimo comma dell'articolo 12 del testo unico predetto e' cosi' modificato: "Restano salve le disposizioni stabilite per le singole categorie".