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Legge 26 luglio 1961, n. 710 · Legge 26 luglio 1961, n. 710 — Riordinamento dell'indennita' ai primi capitani, dell'indennita' ai componenti di Corpi musicali militari e del soprassoldo ai sottufficiali e alla truppa dell'Arma dei carabinieri e delle forze di polizia addetti ai radio collegamenti

Legge 26 luglio 1961, n. 710 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

Alla copertura dell'onere annuo di lire 135 milioni e 746.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61 sara' provveduto per lire 41 milioni e 413.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli nn. 114 (lire 243.750), 148 (lire 1.014.500), 158 (lire 1.073.500) e 242 (lire 39.081.250), dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio stesso e per lire 94.333.000 mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il ripetuto esercizio. Alla copertura dell'onere di lire 135 milioni e 746.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62 sara' provveduto per lire 41 milioni e 413.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli nn. 114 (lire 243.750), 148 (lire 1.014.500), 158 (lire 1.073.500) e 242 (lire 39.081.250) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1960-61 e per lire 94.333.000 mediante riduzione degli stanziamenti del fondo globale per far parte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.