Legge 26 luglio 1961, n. 710 Art. 7
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1 luglio 1960, fatta eccezione di quelle contenute nel terzo comma dell'articolo 1, che hanno effetto dal 1 luglio 1956.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1 luglio 1960, fatta eccezione di quelle contenute nel terzo comma dell'articolo 1, che hanno effetto dal 1 luglio 1956.