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Legge 26 luglio 1961, n. 709 · Legge 26 luglio 1961, n. 709 — Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 62

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

Il contingente di cui all' articolo 5 della legge 7 febbraio 1958, n. 43 , e' soppresso. L'organico delle guardie scelte, guardie e allievi guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' aumentato di 2.500 posti. Nell'organico delle guardie scelte, guardie ed allievi guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' lasciato vacante un numero di posti pari a quello dei sottufficiali e militari di truppa mantenuti in servizio in applicazione delle disposizioni contenute nell' articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 .