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Legge 26 luglio 1961, n. 709 · Legge 26 luglio 1961, n. 709 — Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 61

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in divisa o muniti della tessera personale di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane; gli ufficiali senza limitazione di numero, i sottufficiali ed i militari di truppa limitatamente a due per ogni vettura, con l'obbligo di prendere posto in piedi, uno per piattaforma.