Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 44
CAPO II Procedimento disciplinare
L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il militare puo' essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 43, e' effettuata dal comandante di reparto mediante contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato. E' sottoposto alla Commissione di disciplina il militare che e' ritenuto responsabile di atti che possono