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Legge 26 luglio 1961, n. 709 · Legge 26 luglio 1961, n. 709 — Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 44

CAPO II Procedimento disciplinare

In KraftAmtlicher Text

L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il militare puo' essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 43, e' effettuata dal comandante di reparto mediante contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato. E' sottoposto alla Commissione di disciplina il militare che e' ritenuto responsabile di atti che possono