Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 43
TITOLO VI DISCIPLINA CAPO I Sanzioni disciplinari di stato
Le sanzioni disciplinari di stato sono: a) la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'articolo 13; b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari di cui all'articolo 33, lettera c); c) la perdita del grado per rimozione di cui al primo comma, n. 6) dell'articolo 40.