Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 25
CAPO III Cessazione dal servizio continuativo
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che non osserva le disposizioni di legge sul matrimonio dei militari cessa dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo. Al militare che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni dell'articolo 18. L'applicazione della norma di cui al primo comma del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.