Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 26 luglio 1961, n. 709 · Legge 26 luglio 1961, n. 709 — Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 24

CAPO III Cessazione dal servizio continuativo

In KraftAmtlicher Text

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che ha compiuto venti anni di servizio effettivo puo' a domanda, cessare dal servizio continuativo con diritto al normale trattamento di quiescenza. ((Il militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto puo' egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo e consegue l'indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione)) . Il capo della polizia ha facolta' di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. Il militare che cessa dal servizio continuativo, a domanda, collocato in congedo. L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.