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Legge 12 luglio 1961, n. 603 · Legge 12 luglio 1961, n. 603 — Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del Codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835

Legge 12 luglio 1961, n. 603 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal Codice penale o dalle leggi speciali, nonche' le altre sanzioni comminate per le singole infrazioni dal Codice di procedura penale , sono moltiplicate per quaranta. Gli aumenti preveduti nel presente articolo assorbono quelli disposti dai decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 679, 21 ottobre 1947, n. 1250 e, per le sanzioni comminate dal Codice di procedura penale , anche dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438 . Le disposizioni precedenti non si applicano alle pene proporzionali, ne' alle leggi tributarie e finanziarie, parimenti non si applicano alle altre leggi, anche se modificatrici del Codice penale , emanate dopo il 21 ottobre 1947.