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Legge 12 luglio 1961, n. 603 · Legge 12 luglio 1961, n. 603 — Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del Codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835

Legge 12 luglio 1961, n. 603 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Gli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835 , sono sostituiti dai seguenti: "Art. 19 (Perdono giudiziale). - Se per il reato commesso dal minore degli anni 18 il tribunale per i minorenni erede che si possa applicare una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria, non superiore alle lire seicentomila, anche se congiunta a detta pena, puo' applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'articolo 14, sia nel giudizio. Art. 20 (Sospensione condizionale della pena). - La sospensione condizionale della pena puo' essere ordinata, nelle condanne per reati commessi dai minori degli anni 18, quando si infligga una pena restrittiva della liberta' personale non superiore ai tre anni, ovvero mia pena pecuniaria non superiore alle lire seicentomila".