Legge 5 luglio 1961, n. 635 Art. 8
TITOLO I Assicurazione dei crediti relativi all'esportazione di merci o servizi e all'esecuzione di lavori all'estero.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare con Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'istituto nazionale per il commercio con l'estero apposite convenzioni disciplinanti i reciproci rapporti. I premi riscossi sono tenuti in un conto speciale presso la Tesoreria dello Stato, a nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. A tale conto saranno fatti affluire anche i premi riscossi o da riscuotere per della legge 22 dicembre 1953, n. 985 , modificata, dalla legge 3 dicembre 1957, n. 1198 9 .