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Legge 5 luglio 1961, n. 635 · Legge 5 luglio 1961, n. 635 — Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti, alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Legge 5 luglio 1961, n. 635 Art. 7

TITOLO I Assicurazione dei crediti relativi all'esportazione di merci o servizi e all'esecuzione di lavori all'estero.

In KraftAmtlicher Text

I sinistri di cui al precedente articolo sono liquidati con il procedimento, le modalita' e i limiti stabiliti dalla presente legge, dalle norme di esecuzione della stessa e dalle condizioni di polizza. Dalla data del pagamento del relativo indennizzo, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e' surrogato nei diritti dell'assicurato, inerenti alle rate di credito per le quali e' stato concesso l'indennizzo. Per ogni singola rata, gli importi comunque corrisposti dal debitore estero dopo tale data e le somme recuperate o trasferite saranno attribuiti con precedenza, e in proporzione delle quote di rischio da ciascuno assunte, all'istituto nazionale delle assicurazioni ed alle altre imprese di assicurazione autorizzate che fossero intervenute nell'operazione.