Legge 5 luglio 1961, n. 635 Art. 12
TITOLO I Assicurazione dei crediti relativi all'esportazione di merci o servizi e all'esecuzione di lavori all'estero.
I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti o vincolati a favore di terzi. La cessione o il vincolo divengono operanti nei confronti dell'assicuratore soltanto se siano comunicati allo stesso.