Legge 5 luglio 1961, n. 635 Art. 11
TITOLO I Assicurazione dei crediti relativi all'esportazione di merci o servizi e all'esecuzione di lavori all'estero.
Le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministro del tesoro e diventano esecutive trascorsi dodici giorni dalla delibera, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione dal detto Ministero.