Legge 20 giugno 1961, n. 547 Art. 4
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-61. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.