Legge 20 giugno 1961, n. 547 Art. 3
E' autorizzata la spesa di lire 300.000.000, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la concessione di sovvenzioni straordinarie agli Istituti che provvedono all'assistenza e all'avviamento al lavoro dei sordomuti bisognosi, da utilizzare per gli scopi che saranno indicati dal Ministero medesimo. Il Ministero dell'interno provvede al controllo sull'impiego delle sovvenzioni concesse.