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Legge 5 marzo 1961, n. 90 · Legge 5 marzo 1961, n. 90 — Stato giuridico degli operai dello Stato

Legge 5 marzo 1961, n. 90 Art. 77Copertura dell'onere

In KraftAmtlicher Text

All'onere annuo di lire due miliardi, derivante dalla applicazione della presente legge sara' provveduto per l'esercizio finanziario 1960-61 con aliquota dei proventi dell'imposta sui contratti assicurativi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio'.