Legge 5 marzo 1961, n. 90 · Legge 5 marzo 1961, n. 90 — Stato giuridico degli operai dello Stato
Legge 5 marzo 1961, n. 90 Art. 76Applicabilita
Le disposizioni della presente legge ai applicano a tutti gli operai dello Stato, salvo quelle particolari degli ordinamenti speciali, Fino a quando non sara' provveduto alla emanazione della tabella prevista dal primo comma dell'art. 2 della presente legge, continua ad avere efficacia la tabella dei mestieri annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67 . Tutte le altre norme incompatibili con quale della presente legge sono abrogate.