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Legge 5 marzo 1961, n. 90 · Legge 5 marzo 1961, n. 90 — Stato giuridico degli operai dello Stato

Legge 5 marzo 1961, n. 90 Art. 70Infrazioni disciplinari commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge

In KraftAmtlicher Text

Per le infrazioni disciplinari, commesse anteriormente alla data della entrata in vigore della presente legge, si applicano le sanzione ivi previste, salvo che le disposizioni precedentemente vigenti prevedevano per la stessa infrazione una sanzione di minore gravita'. Qualora l'infrazione consista in un comportamento o in una pluralita' di fatti connessi, in parte anteriori e in parte successivi all'entrata in vigore della presente legge, per i quali debba essere irrogata una sola sanzione, si applica in ogni caso la norma piu' favorevole all'operaio.