Legge 5 marzo 1961, n. 90 · Legge 5 marzo 1961, n. 90 — Stato giuridico degli operai dello Stato
Legge 5 marzo 1961, n. 90 Art. 69Concorsi banditi ai sensi della legge 17 agosto 1951, n. 868 concorsi ad operai temporanei in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a termine
Ai candidati che risulteranno vincitori si applicheranno, dopo la nomina ad operai temporanei, le disposizioni di cui all'art. 62 della presente legge.