Legge 5 marzo 1961, n. 90 · Legge 5 marzo 1961, n. 90 — Stato giuridico degli operai dello Stato
Legge 5 marzo 1961, n. 90 Art. 56Risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza
L'operaio incorre nella risoluzione del rapporto di lavoro, per decadenza, oltre che nei casi previsti dagli articoli 5 e 11 quando: a) perda la cittadinanza italiana; b) accetti un impiego o missione o altro incarico da una autorita' straniera senza autorizzazione del Ministro competente; c) non assuma o non riassuma servizio senza giustificato motivo entro il termine prefissogli, ovvero si assenti arbitrariamente dal servizio per un periodo di tempo superiore a quindici giorni; d) abbia conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.