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Legge 5 marzo 1961, n. 90 · Legge 5 marzo 1961, n. 90 — Stato giuridico degli operai dello Stato

Legge 5 marzo 1961, n. 90 Art. 56Risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza

In KraftAmtlicher Text

L'operaio incorre nella risoluzione del rapporto di lavoro, per decadenza, oltre che nei casi previsti dagli articoli 5 e 11 quando: a) perda la cittadinanza italiana; b) accetti un impiego o missione o altro incarico da una autorita' straniera senza autorizzazione del Ministro competente; c) non assuma o non riassuma servizio senza giustificato motivo entro il termine prefissogli, ovvero si assenti arbitrariamente dal servizio per un periodo di tempo superiore a quindici giorni; d) abbia conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.