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Legge 5 marzo 1961, n. 90 · Legge 5 marzo 1961, n. 90 — Stato giuridico degli operai dello Stato

Legge 5 marzo 1961, n. 90 Art. 55Dimissioni dell'operaia coniugata

In KraftAmtlicher Text

L'operaia coniugata o vedova con prole a carico puo' presentare le dimissioni con il diritto al trattamento di quiescenza spettante alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, secondo le vigenti disposizioni. Ai fini del compimento dell'anzianita' minima richiesta per la maturazione del diritto a pensione, e' concesso all'operaia predetta un aumento del servizio utile fino al massimo di cinque anni.