Legge 5 marzo 1961, n. 90 · Legge 5 marzo 1961, n. 90 — Stato giuridico degli operai dello Stato
Legge 5 marzo 1961, n. 90 Art. 28Trattamento economico durante il congedo ordinario e straordinario
Salvo quanto previsto dall'art. 26, durante il periodo di congedo ordinario e durante i primi quindici giorni di congedo straordinario, spettano all'operaio tutti gli assegni, esclusi i compensi accessori comunque denominati; per gli altri quindici giorni di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.