Legge 5 marzo 1961, n. 90 · Legge 5 marzo 1961, n. 90 — Stato giuridico degli operai dello Stato
Legge 5 marzo 1961, n. 90 Art. 27Conservazione del diritto al congedo ordinario per l'operaio che ha usufrutto dei congedo straordinario
L'operaio che ha usufrutto del congedo straordinario, previsto dal precedente articolo, conserva il diritto al congedo ordinario.