Legge 5 marzo 1961, n. 90 · Legge 5 marzo 1961, n. 90 — Stato giuridico degli operai dello Stato
Legge 5 marzo 1961, n. 90 Art. 21Lavoro a cottimo
Il lavoro a cottimo e' consentito nella misura e nel modi ritenuti convenienti nell'interesse del servizio e secondo la natura e l'organizzazione del lavoro. I regolamenti delle singole Amministrazioni, da emanare con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro, stabiliscono i metodi e le tariffe dei cottimi, nonche' i criteri di riparazione del relativo guadagno nel cottimo collettivo. La spesa globale deve essere contenuta entro i limiti previsti dagli stanziamenti di bilancio. Non sono ammessi al lavoro a cottimo gli operai di cui al secondo comma dell'articolo 19