Legge 5 marzo 1961, n. 90 · Legge 5 marzo 1961, n. 90 — Stato giuridico degli operai dello Stato
Legge 5 marzo 1961, n. 90 Art. 20Lavoro notturno e festivo
Il lavoro ordinario notturno e quello festivo non compensativo sono retribuiti in base ai criteri previsti dalle vigenti disposizioni. E' considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore ventidue alle ore cinque del giorno successivo.