Legge 23 febbraio 1961, n. 277 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, con annesso Protocollo, di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 34 della Convenzione stessa.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, con annesso Protocollo, di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 34 della Convenzione stessa.