Legge 23 febbraio 1961, n. 277 Art. 1
Il Presidente della. Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea di stabilimento, con annesso Protocollo, firmata a Parigi il 13 dicembre 1965.
Il Presidente della. Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea di stabilimento, con annesso Protocollo, firmata a Parigi il 13 dicembre 1965.