Legge 23 febbraio 1961, n. 137 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' dell'articolo X del medesimo.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' dell'articolo X del medesimo.