Legge 23 febbraio 1961, n. 137 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo commerciale tra l'Italia e il Paraguay con annesso scambio di Note, concluso a Roma l'8 luglio 1959.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo commerciale tra l'Italia e il Paraguay con annesso scambio di Note, concluso a Roma l'8 luglio 1959.