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Legge 21 febbraio 1961, n. 95 · Legge 21 febbraio 1961, n. 95 — Modificazioni alla legge 2 aprile 1958, n. 332, relativa al Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci"

Legge 21 febbraio 1961, n. 95 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Il testo dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "L'Ente e' retto da un Consiglio di amministrazione composto da: a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; b) un rappresentante del Ministero del tesoro; c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; d) un rappresentante della, provincia di Milano, designato dalla Giunta provinciale; e) tre rappresentanti del comune di Milano, designati dal Consiglio comunale; f) un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, designato dal Consiglio camerale; g) un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione scelto fra i benemeriti di cui al secondo comma dell'articolo 7; h) il rettore dell'Universita', statale di Milano e il direttore del Politecnico di Milano ciascuno dei quali designa un professore ordinario che lo supplisca nelle funzioni di membro del Consiglio, in caso di assenza o impedimento. Assiste alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, il direttore del Museo. Il Consiglio e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente, due vice presidenti e designa, anche al di fuori dei suoi membri, un segretario. Il presidente ha, la rappresentanza legale dell'Ente e compie, nell'interesse dell'Ente stesso, tutti gli atti che non siano espressamente riservati e demandati alla competenza del Consiglio di amministrazione. I vice presidenti sostituiscono, anche disgiuntamente, il presidente nei casi di suo impedimento o di assenza e lo coadiuvano nelle sue funzioni. Il Consiglio di amministrazione puo' costituire nel suo seno una Giunta esecutiva, composta dal presidente e da altri due membri, con il compito di attuare le deliberazioni del Consiglio e adottare in caso di necessita' e di urgenza, ogni opportuno provvedimento ed iniziativa per il funzionamento dell'Ente, salvo ratifica del Consiglio".