Legge 21 febbraio 1961, n. 95 Art. 1
Alla legge 2 aprile 1958, n. 332 , sono apportate le modificazioni di cui al comma seguente del presente articolo ed agli articoli successivi. Il testo della lettera a) del secondo comma dell'articolo 3, e' sostituito dal seguente: "a) di un contributo annuo dello Stato di lire 65.000.000 da iscrivere in apposito capitolo, del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1959-60". L'ultimo comma dell'articolo 3 e' abrogato.