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Legge 30 dicembre 1960, n. 1729 · Legge 30 dicembre 1960, n. 1729 — Modificazioni alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, concernente l'istituzione di Scuole per infermiere ed infermieri generici

Legge 30 dicembre 1960, n. 1729 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

In deroga temporanea all' art. 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046 , coloro che trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 12 sulle norme transitorie non poterono per comprovate ragioni di servizio, di malattia o altro legittimo impedimento, usufruire del corso di mesi quattro ad essi riservato, potranno essere ammessi, indipendentemente dal limite massimo di eta' previsto dall'art. 6, ma non oltre l'anno 1961, ad un corso normale ordinario delle Scuole per infermiere ed infermieri generici.