Legge 30 dicembre 1960, n. 1729 Art. 2
Con l'anno 1961 non potranno aver piu' luogo presso le Scuole per infermiere e infermieri generici corsi abbreviati, ma soltanto normali corsi ordinari.
Con l'anno 1961 non potranno aver piu' luogo presso le Scuole per infermiere e infermieri generici corsi abbreviati, ma soltanto normali corsi ordinari.