Legge 4 agosto 1960, n. 924 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua. entrata in vigore in conformita' all'articolo X dell'Accordo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua. entrata in vigore in conformita' all'articolo X dell'Accordo stesso.