Legge 4 agosto 1960, n. 924 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia ed il Brasile relativo al servizio militare, concluso in Rio de Janeiro il 6 settembre 1958.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia ed il Brasile relativo al servizio militare, concluso in Rio de Janeiro il 6 settembre 1958.