Legge 20 maggio 1960, n. 503 Art. 4
La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1 gennaio 1958.
La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1 gennaio 1958.